Nel ricorso si contestava l’errato riconoscimento della retroattività della procedura di variazione catastale di cui dall’articolo 7, comma 2 bis del DL 70/2011 e dall’articolo 14-bis del DL 201/2011 oltre i cinque anni precedenti.
La Corte richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai sensi del combinato disposto del comma 1-bis dell’articolo 23 del DL 207 del 2008 e dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 504/1992, non sono soggetti ad ICI gli immobili che siano stati iscritti nel catasto dei fabbricati come “rurali”, con l’attribuzione della categoria A/6 o D/10, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti di ruralità previsti dall’articolo 9 del DL 557 del 1993 (sentenza 18565/2009).
La procedura non può andare oltre al quinquennio previsto dalla norma.
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