Riscossione con standard europeo

Oggi sul tavolo del consiglio dei ministri il dlgs sull’assistenza reciproca al recupero delle tasse

Italia Oggi
11 May 2012
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Riscossione delle imposte con standard europeo. Arrivano il titolo esecutivo e la notifica unica che renderanno possibile il recupero di tutte le imposte, da quelle sui redditi alle multe, e l’attivazione delle conseguenti procedure esecutive nei 27 paesi dell’Unione europea. Per i tributi locali, incaricata di dare la caccia agli inadempimenti di multe auto e tassa rifiuti sarà Equitalia, mentre, per gli altri tributi, saranno individuati uffici di collegamento nelle diverse agenzie fiscali.
Sarà poi consentito alle autorità fiscali estere, tramite gli uffici di collegamento, di accedere all’anagrafe tributaria e di utilizzare le informazioni e i dati fiscali conservati nel cervellone fiscale e di avvalersi dei poteri di accertamento individuati con indagini finanziarie. L’allargamento, si legge nella relazione al decreto legislativo che attua la direttiva 2010/24/Ue relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi imposte e altre misure, che sarà esaminato, in via preliminare, dal consiglio dei ministri di oggi, «si è reso necessario per consentire l’acquisizione delle informazioni anche in una fase antecedente alla riscossione coattiva, in attuazione di quanto richiesto dalla direttiva in materia di scambio di informazioni».
Titolo uniforme e modulo standard di notifica. Il decreto, che dà attuazione alla direttiva Ue recepita nella comunitaria 2010, interviene allargando l’ambito di applicazione del recupero dei crediti includendo, ora, anche i tributi e i dazi di qualsiasi tipo riscossi da uno stato membro e dalle sue ripartizione territoriali o amministrative, incluse le autorità fiscali. Restano esclusi solo i contributi previdenziali obbligatori e le sanzioni pecuniarie di natura penale. La novità, che dovrebbe rendere in questo modo efficace la macchina del recupero transfrontaliero, è la creazione del titolo uniforme e del modulo standard di notifica. La stessa relazione evidenzia che si tratta di strumenti nuovi «volti a risolvere i problemi di riconoscimento e di traduzione degli atti provenienti da un altro stato membro, che costituiscono una delle cause principali dell’inefficienza degli attuali sistemi di assistenza». La caratteristica del titolo è quella di avere automatica efficacia esecutiva senza che sia necessario il riconoscimento diretto di titolo esecutivo emesso dallo stato membro come invece è previsto ora. La conseguenza? In forza del titolo uniforme, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, o di altra intimazione, l’agente della riscossione può procedere a espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano le riscossioni a mezzo ruolo, e dunque può scattare anche l’iscrizione dell’ipoteca. Non è necessaria, dunque, l’equiparazione dei titoli esecutivi esteri e la riscossione dei crediti esteri previa cartella di pagamento.
Riscossione affidata a Equitalia. Per gli atti relativi al recupero dei tributi locali il dipartimento delle finanze si avvale di Equitalia spa. Alla società della riscossione, per questa attività, spetterà un compenso di 12,81 euro, per ciascuna notifica effettuata, in aggiunta ai 5,88 euro delle spese di notifica. Ma in caso di omessa o tardiva notifica si abbatte una sanzione che può andare dai 100 ai 1.000 euro. Il decreto specifica poi che i diversi uffici di collegamento affidano, in deroga alle disposizione in materia di iscrizione a ruolo, a Equitalia la riscossione delle somme richieste anche ai fini dell’esecuzione forzata. All’agente della riscossione spetta il rimborso dei costi fissi e il rimborso delle procedure esecutive conteggiati in capo al debitore. Le disposizioni estendono anche ai debiti fiscali transfrontalieri la possibilità di usufruire delle dilazioni e delle rateizzazioni previste dall’ordinamento interno.
Scambio di informazioni e uffici di collegamento. Per la caccia ai crediti delle imposte transfrontalieri è istituito un sistema organizzativo su misura. Saranno creati, infatti, presso l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia del territorio e il Dipartimento delle finanze degli uffici di collegamento. Agli uffici di collegamento, ciascuno per la loro competenza, arriveranno le richieste di informazioni. E per attivare lo scambio di informazioni nel decreto legislativo si mette a disposizione delle autorità straniere (tramite gli uffici di collegamento) le disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti e di avvalersi dei poteri previsti per attivare le indagini finanziarie. Un limite allo scambio di dati arriva dalla natura dell’informazione se è legata a segreti commerciali, industriali o professionali o la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico.
Il dlgs arriva, infine, in un certo senso, già in ritardo. Le disposizioni transitorie, infatti, prevedevano l’entrata in vigore delle disposizioni a partire dal 1° gennaio 2012, fissando per le richieste di recupero avviate prima di quella data la possibilità di scegliere di utilizzare il nuovo titolo uniforme.

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