La normativa di cui al nuovo comma 4 bis dell’art. 12 del dpr 602/1973, che ha introdotto l’inammissibilità dell’impugnativa degli estratti di ruolo, nonostante la sua riconosciuta retroattività, non ha luogo laddove, nelle more del giudizio pendente anche in appello, il contribuente dimostri il ricorrere di una delle condizioni di ammissibilità previste dalla norma. Lo ha stabilito la Cgt di II grado del Lazio con la sentenza n. 763/2025, depositata lo scorso 5 febbraio, relativa a un giudizio in cui, già in primo grado, erano state impugnate diverse cartelle di pagamento conosciute dal ricorrente soltanto una volta ottenuto il rilascio di estratti ruolo da parte dell’Agenzia della Riscossione. L’originaria impugnativa, infatti, che aveva a oggetto proprio gli estratti e le presupposte cartelle, asseritamente non notificate, veniva rigettata dal collegio romano di prime cure e il contribuente procedeva con l’appello. Il gravame veniva notificato all’Agenzia delle entrate Riscossione che, costituendosi, chiedeva il rigetto dell’appello per originaria inammissibilità del ricorso di primo grado, proposto proprio contro estratti ruolo, atti non più impugnabili ai sensi dell’art. 3 bis del dl n. 146/2021. La Corte del Lazio, pur dichiarando inammissibile il ricorso proprio per effetto della preclusa possibilità di impugnare estratti di ruolo stabilita dall’art. 3 bis del dl n. 146/2021 che ha novellato l’art. 12 del dpr n. 602/1973 inserendo il nuovo comma 4 bis, ha però chiarito che, anche nelle more di un giudizio come quello d’appello del caso di specie, tale inammissibilità d’impugnazione può essere esclusa laddove il contribuente dia conto delle specifiche condizioni che invece consentono di opporsi a estratti di ruolo. Queste si verificano quando il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Solo in tali casi, laddove comprovati anche con memorie in corso di causa, anche il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possono essere impugnati dinanzi alle Corti di giustizia tributarie, mentre in assenza di tale prova la preclusione, come stabilito dalla Cassazione (cfr. Cass. Ss.uu. n. 26283/2022), opererà anche sui giudizi pendenti.
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
(…) Ebbene, il legislatore ha previsto, all’art. 12, co. 4-bis, prima parte, dpr 602/1973, così come novellato dal dl n.146/2021, recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, che “l’estratto di ruolo non è impugnabile”, in tal modo ponendo un limite espresso per il contribuente circa la possibilità di impugnare tale atto. (…) La norma prevede espressamente tre eccezioni al ricorrere delle quali l’estratto di ruolo riacquista la sua impugnabilità, ossia quando il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: – per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al dlgs 18 aprile 2016, n. 50; – per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis dello stesso decreto; – per la perdita, infine, di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Nel caso di specie, il contribuente non ha dimostrato l’esistenza di alcuna delle condizioni che legittimano l’impugnazione dell’estratto di ruolo, sicché il giudizio non poteva essere intrapreso. E invero, sull’applicabilità della norma citata anche ai processi pendenti si sono espresse, da ultimo, le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. Ss.uu., n. 26283/2022), secondo le quali il comma 4-bis, prima parte, dpr 602/1973 si applica anche ai processi pendenti “poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notifica o invalidamente notificata”. In tal modo, il legislatore non ha inteso applicare retroattivamente la limitazione all’impugnabilità dell’estratto di ruolo, quanto, invece, dettare una norma in tema di interesse ad agire, prevedendo espressamente il disinteresse di coloro che vengano a conoscenza della pretesa erariale attraverso l’estratto di ruolo e che, non avendo rapporti con la p.a., potranno far valere le loro censure quando e se verrà notificato l’atto successivo. (…)
* Articolo integrale pubblicato su Il Sole 24 Ore del 27 luglio 2025 (In collaborazione con Mimesi s.r.l)
Ruolo impugnabile con provate eccezioni
La normativa di cui al nuovo comma 4 bis dell’art. 12 del dpr 602/1973, che ha introdotto l’inammissibilità dell’impugnativa degli estratti di ruolo, nonostante la sua riconosciuta retroattività, non ha luogo laddove, nelle more del giudizio pendente anche in appello, il contribuente dimostri il ricorrere di una delle condizioni di ammissibilità previste dalla norma
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