I sindacati non possono avere le liste nominative dei lavoratori che fanno straordinario. Manca una norma di legge o di contratto che lo consenta. Lo ha stabilito il garante della privacy con il provvedimento 431/2012, dando ragione a un dipendente dell’amministrazione penitenziaria, non iscritto ad alcun sindacato, che si lamentava della comunicazione ai sindacati delle informazioni sui suoi straordinari.La motivazione della decisione sta nel fatto che le pubbliche amministrazioni, in assenza di disposizioni normative o di specifiche clausole contenute in contratti collettivi, non possono comunicare dati alle associazioni sindacali, indicando anche il nome e il cognome del dipendente. Le comunicazioni vanno fatte solo in forma anonima o aggregata. Il garante ha, quindi, ritenuto illecito il trattamento e ha disposto il blocco dell’ulteriore comunicazione dei dati del dipendente.Tra l’altro nelle Linee guida del garante del 14 giugno 2007, sul trattamento dei dati personali nel rapporto di lavoro pubblico, si prevede che l’amministrazione pubblica può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici e aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili.La pronuncia del garante si pone in un filone garantista per il lavoratore, contrastato da un’altra impostazione giurisprudenziale più favorevole ai sindacati, che fa applicazione della legge 241/1990, sulla trasparenza amministrativa, la quale potrebbe essere la norma di copertura per la comunicazione dei dati.Ad esempio è stato ritenuto illegittimo il rigetto dell’istanza avanzata dal rappresentante sindacale per l’accesso agli statini di firma ed gli atti autorizzativi dell’attività di lavoro straordinario di tutto il personale di un reparto (Consiglio di stato, sez. IV, sentenza del 14/5/2010, n. 3035) Questa impostazione fa appello al principio per cui sussiste il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti, nel cui interesse e rappresentanza opera l’associazione. Questo filone trova, però, smentita in ambito privato: non è stato ritenuto antisindacale rifiutare di comunicare al sindacato i nominativi dei lavoratori in straordinario, a tutela del diritto alla riservatezza del lavoratore (Tribunale Salerno, sentenza del 17/5/2000)Con altro provvedimento (n. 16 del 17 gennaio 2013) il garante ha bloccato impianto video di una catena commerciale di vendita libri e prodotti musicali, in quanto il servizio di televigilanza, con scopo di anti-taccheggio e anti-rapina, consentiva illegittimamente forme di controllo a distanza dei lavoratori. Nel caso specifico una videocamera inquadrava il sistema di rilevazione degli accessi dei dipendenti; non erano in regola neppure i cartelli con l’informativa (pochi e non visibili). Infine l’impianto era gestito da personale non qualificato, sprovvisto della licenza prefettizia di «guardia particolare giurata», necessaria per poter svolgere funzioni anti-rapina e anti-taccheggio, e neppure designato incaricato del trattamento dei dati personali.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento