Sulla nuova Tares rischio-doppia bolletta

Il Sole 24 Ore
7 November 2012
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Dal 1° gennaio dovrebbe entrare in vigore il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares) disciplinato dall’articolo 14 del Dl 201/2011. Dalla stessa data risultano abrogati tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.
La norma non è in odore di proroga perché dall’applicazione della componente sui servizi indivisibili lo Stato si aspetta un gettito pari a un miliardo di euro, stando almeno alle stime formulate nella relazione tecnica al Dl 201/2011. Difatti, benché si tratti di un prelievo destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni, la quota di base, pari a 0,30 euro al metro quadrato è interamente riservata allo Stato. Al Comune è riservato solo l’eventuale incremento, che comunque non può eccedere 0,10 euro al metro quadrato.
Il nuovo tributo dovrà essere riscosso esclusivamente dai comuni e non si potrà fare affidamento sugli attuali gestori della tariffa rifiuti, i quali hanno ora il problema di ricollocare il loro personale.
Scartata l’idea della proroga si sta cercando di intervenire direttamente sulla disciplina del nuovo tributo comunale, che già prevede la possibilità di mantenere un prelievo che non abbia natura tributaria. L’articolo 14, comma 29 del Dl 201/2011 prevede infatti che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura di corrispettivo, riscossa dal gestore.
Visto che i sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dai singoli contribuenti sono più che rari, si sta cercando di allargare le maglie della norma. L’ultimo tentativo è quello contenuto in un disegno di legge di modifica del Codice ambientale, già approvato dal Senato ed ora tornato in seconda lettura alla Camera (atto 4240-B). L’articolo 16 estende la possibilità di applicare una tariffa corrispettivo anche per i comuni che «hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso».
È evidente, stante la genericità del testo, che tutti gli attuali gestori possono validamente pretendere il mantenimento di un tariffa corrispettivo.
La genericità della norma non la rende immune dalle stesse censure già sollevate con riferimento alla Tia 1 e che potrebbero essere sollevate anche con riferimento alla Tia 2; il vero problema, per la verità già presente nella formulazione originaria dell’articolo 14, è che si realizzerebbe uno sdoppiamento nella gestione del nuovo tributo: la componente sui rifiuti sarebbe gestita e riscossa dai gestori, mentre la componente sui servizi indivisibili, sarebbe gestita e riscossa dai comuni.
Così, l’anno prossimo al contribuente potrebbe arrivare la fattura dei rifiuti del gestore e la bolletta del tributo sui servizi del comune. In alcuni casi, poi, la pretesa comunale sarebbe di poche decine di euro. Alla componente sui servizi, infatti, si applicano le stesse agevolazioni stabilite per il prelievo sui rifiuti, come la riduzione del 30% per unico occupante; un’abitazione di 70 metri quadrati, occupata da una sola persone, pagherebbe circa 15 euro.
Senza considerare che gestore e comune dovrebbero gestire la stessa ed identica banca dati e, nel silenzio della norma, i contribuenti sarebbero tenuti anche a fare due dichiarazioni, una al comune e l’altra al gestore. Occorre evitare questi rischi permettendo al gestore di riscuotere anche il tributo sui servizi, come già normalmente fanno, e faranno, con riferimento al tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela dell’ambiente

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