La Tares è stata prevista dal decreto 201/2011 “Salva-Italia” dello scorso dicembre, ma i correttivi per farla partire il prossimo gennaio arriveranno con la legge di stabilità dopo la presentazione in estremis di alcuni emendamenti con i quali viene rivista la base imponibile, rimandando il calcolo basato sull’80% della superficie catastale, e far utilizzare per la prima applicazione i parametri già utilizzati dai Comuni per le attuali tasse e tariffe. Inoltre viene anche recuperata la possibilità di gestire la riscossione dell’imposta da parte delle società che oggi raccolgono la tariffa, anche se il conto corrente su cui verranno depositate le somme dovrà essere intestato direttamente al Comune.
Si pagherà di più – Il nuovo tributo risulterà più caro di quanto i cittadini già pagano. A contribuire all’aumento inciderà la copertura integrale dei costi del servizio, in particolare per quei Comuni che ancora non hanno raggiunto questo obiettivo, dovranno ritoccare l’imposta. La distribuzione del carico sarà decisa in base al metodo tariffario, che i Comuni legati alla Tarsu sono chiamati a introdurre utilizzando il “metodo normalizzato” impiegato già dalle attuali tariffe e che sarà applicato anche alla Tares, visto che è stata soppressa la norma che prevedeva l’emanazione di un nuovo regolamento ministeriale.
I servizi indivisibili – Un altro elemento che inciderà sull’imposta, e che produrrà aumenti per tutti, è la previsione di una maggiorazione chiamata a finanziare i “servizi indivisibili comunali”, come l’illuminazione pubblica o la manutenzione delle strade. Il valore di base è già fissato dalla legge e prevede 30 centesimi al metro quadrato, che il Comune può portare a 40 centesimi. Nella prima applicazione i calcoli saranno fatti in base alla Tarsu o Tia attuali e sulla “tariffa” dei 30 centesimi al metro quadrato, rimandando i conguagli con gli aumenti locali all’ultima rata.
Il calcolo sulla superficie calpestabile – Le modalità applicative della Tares vengono stravolte rispetto a come erano previste inizialmente. Per quanto riguarda la base imponibile vi è un provvisorio abbandono del criterio dell’80% della superficie catastale, passando alla più consolidata superficie calpestabile. In pratica per la prima applicazione dell’imposta vengono considerate le superfici già dichiarate o accertate ai fini Tarsu e Tia. La superficie catastale entrerà quando sarà attuata la revisione del Catasto, ma potrà essere utilizzata da subito dal Comune in sede di accertamento.
La riscossione – Le modalità di riscossione prevedono obbligatoriamente, l’utilizzo del modello F24 o del bollettino postale intestato allo Stato, anche nel caso in cui il Comune abbia adottato la tariffa corrispettiva. Le scadenze (rate) di pagamento vengono confermate e la prima delle quattro rate trimestrali rimane a gennaio. Non pare che il Comune possa decidere per delle scadenze diverse, in particolare, il comma 35 dell’articolo 14 del D.L. 201/2011, che prevedeva la possibilità per il Comune di modificarle, viene completamente riscritto eliminando tale possibilità.
Per il 2013 e finché non verranno determinate le tariffe, l’importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo versato nel 2012 a titolo di Tarsu, Tia. Il conguaglio sarà effettuato con la prima rata successiva alla data di approvazione delle tariffe.
Chi effettua la riscossione – Per far partire subito l’applicazione del tributo con gli emendamenti presentati al disegno di legge sulla stabilità, vi è la possibilità dei Comuni di affidare fino al 31 dicembre 2013, la gestione del nuovo prelievo ai gestori che al 31 dicembre 2012 svolgono il servizio di gestione dei rifiuti o l’accertamento e riscossione degli attuali prelievi.
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