La TARI 2026 potrebbe non essere “blindata” al primo passaggio. Con la pubblicazione delle nuove linee guida del Dipartimento delle Finanze sull’applicazione dei fabbisogni standard nella determinazione del Piano economico finanziario (Pef) rifiuti per il quadriennio 2026-2029, i Comuni sono chiamati ad aggiornare la lettura dei costi del servizio e, se necessario, a rimettere mano a piani e tariffe. Un passaggio che si intreccia con la metodologia Arera e con le esigenze di sostenibilità del sistema: il confronto tra costo standard e costo effettivo diventa infatti un indicatore chiave sia per intercettare inefficienze sia per giustificare eventuali incrementi tariffari oltre i limiti regolatori.
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Il meccanismo: fabbisogni standard come “benchmark” del costo rifiuti
Il perno normativo resta l’articolo 1, comma 653, della legge 147/2013: nella determinazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da finanziare con il gettito Tari, occorre tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard. In concreto, il fabbisogno standard nasce da un costo medio nazionale per tonnellata di rifiuti, corretto attraverso variabili che “personalizzano” il parametro sul singolo Comune.
Tra i correttivi rientrano, ad esempio: percentuale di raccolta differenziata, distanza dagli impianti di trattamento, dotazione impiantistica regionale, forme di gestione, fattori di contesto (demografia, morfologia, economia locale), economie o diseconomie di scala, modalità di raccolta e cluster di appartenenza.
Il risultato è un valore di riferimento imprescindibile: il Comune deve confrontare il proprio costo complessivo effettivo con il fabbisogno standard per verificare coerenza e sostenibilità del servizio.
Le conseguenze operative: inefficienze, incrementi e rettifiche “in corsa” del Pef
La comparazione tra costi effettivi e fabbisogni standard non è un esercizio teorico: è uno snodo richiesto anche dalle metodologie Arera nella costruzione dei Pef che sorreggono le delibere tariffarie. Se dallo scostamento emergono inefficienze, l’ente può essere chiamato a intervenire, ad esempio prevedendo recuperi di produttività o ricalibrando alcune componenti del costo.
Ma il punto più sensibile è un altro: i fabbisogni standard diventano anche la metrica con cui motivare eventuali aumenti tariffari superiori ai limiti indicati dalle direttive Arera. In altre parole, se il Comune deve spingersi oltre, deve poterlo spiegare e “difendere” con dati comparativi solidi.
Tariffe TARI 2026: possibile modifica anche dopo l’approvazione del piano
Le linee guida delle Finanze chiariscono infine un aspetto che interessa direttamente uffici tributi e ragionerie: se i Comuni hanno già approvato i Pef senza considerare i nuovi criteri di determinazione dei fabbisogni standard, potranno intervenire successivamente con una rettifica entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
La conseguenza è immediata: la rettifica del Pef può rendere necessaria anche una modifica delle tariffe TARI 2026, con impatti pratici su delibere, comunicazione ai contribuenti e gestione degli incassi.
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