La Corte di Giustizia Tributaria di Genova, con la sentenza n. 294/2024, ha sancito un principio rilevante in materia di esenzione dalla Tari. In caso di comprovata impossibilità di produrre rifiuti, come nel caso di immobili sottoposti a ristrutturazione, l’esenzione può essere riconosciuta anche in assenza della preventiva dichiarazione richiesta dal regolamento comunale.
La società ricorrente, oggetto di un avviso di accertamento per il 2019, ha dimostrato nel processo che l’immobile non era in grado di produrre rifiuti, essendo in totale rifacimento, chiuso al pubblico, privo di arredi, utenze e licenze operative.
La sentenza evidenzia come il principio di capacità contributiva, sancito dall’articolo 53 della Costituzione, debba prevalere sulla mera formalità amministrativa. Anche se il regolamento comunale impone una dichiarazione preventiva per l’esenzione, la sua omissione non può gravare sul contribuente quando sono presentate prove inequivocabili che attestano l’impossibilità di produzione di rifiuti.
Inoltre, la Corte ha richiamato il principio dell’emendabilità delle dichiarazioni tributarie, riconosciuto anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, ribadendo che, salvo diversa previsione normativa, questo principio si applica a tutte le entrate tributarie, compresa la Tari.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento