TARI e pluralità di obbligati: come gestire correttamente la solidarietà tributaria

21 November 2025
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La corretta individuazione del soggetto passivo TARI in presenza di più possessori o detentori rappresenta una delle questioni più complesse nella gestione del tributo. Il legislatore, con l’art. 1, comma 641, della legge 147/2013, ha previsto un regime di solidarietà passiva tra i co-occupanti, rendendo unica e indivisibile l’obbligazione tributaria. Una previsione che agevola l’attività degli enti ma richiede attenzione nella fase di accertamento e nella notifica degli atti. In questo articolo analizziamo il quadro normativo, le implicazioni civilistiche della solidarietà e le scelte operative più corrette per i Comuni.
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Indice

La natura solidale dell’obbligazione TARI e la scelta del soggetto destinatario

La disciplina TARI si fonda sul presupposto del possesso o detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti, che attribuisce carattere “reale” al tributo. L’imposizione non segue la persona, ma l’immobile: da qui la logica della solidarietà tra i co-occupanti.
Ai sensi dell’art. 1292 c.c., nella solidarietà passiva ognuno dei debitori può essere chiamato a rispondere per l’intero. Il Comune può quindi legittimamente richiedere l’intero importo a uno solo dei coobbligati, senza necessità di suddivisioni o priorità di escussione.
L’eventuale ripartizione interna resta un rapporto privatistico tra i coabitanti, tramite il diritto di regresso.
A chi intestare l’avviso?
La normativa non impone criteri rigidi, lasciando all’ente un margine di discrezionalità, purché esercitato nel rispetto dei principi di buona amministrazione.
Le prassi più diffuse prevedono che:
-per le utenze domestiche l’avviso sia intestato all’intestatario della scheda anagrafica;
-negli immobili locati, al conduttore detentore;
-nei casi di co-detenzione (studenti, lavoratori), al firmatario del contratto o al primo intestatario;
-negli immobili sfitti ma attivi, al proprietario o all’usufruttuario.
L’intestazione dell’avviso non incide sulla solidarietà: l’ente può agire verso qualsiasi altro coobbligato, purché previamente destinatario di un atto formale.

Accertamento, notifica e riscossione: cosa deve fare il Comune

La disciplina TARI consente agli enti ampia libertà nel modello di riscossione, ma la fase di accertamento richiede particolare cura.
La recente riforma dello Statuto del contribuente (art. 7-sexies) ha chiarito che la notifica di un atto produce effetti solo verso il destinatario e non verso tutti i coobbligati. Ne deriva che:
l’ente non può avviare procedure esecutive nei confronti di un coobbligato senza avergli prima notificato un avviso di accertamento esecutivo;
è necessario valutare preventivamente la situazione economico-patrimoniale dei vari coobbligati, così da indirizzare l’azione verso chi risulta più solvibile;
qualora il dichiarante risulti nullatenente, l’ente deve notificare nuovi atti agli altri obbligati entro i termini decadenziali (commi 161-163, legge 296/2006).
Il modello solidale della TARI si distingue da altri tributi locali.
Nell’IMU, ad esempio, l’obbligazione è parziaria: ciascun proprietario paga per la propria quota, senza responsabilità reciproca.
Nell’imposta di soggiorno, invece, il gestore risponde del mancato riversamento del tributo anche per la parte dovuta dal turista.

Conclusione

La solidarietà passiva nella TARI rappresenta un potente strumento operativo per gli enti locali, ma richiede un’applicazione rigorosa, soprattutto nella fase degli accertamenti e delle notifiche. L’ente deve combinare efficienza e correttezza amministrativa, scegliendo con attenzione a chi intestare gli atti e monitorando la solvibilità dei coobbligati, così da assicurare una riscossione efficace e rispettosa delle garanzie procedurali.

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