L’affidamento dei propri rifiuti a soggetti privati autorizzati non consente automaticamente di sottrarsi al pagamento della tassa rifiuti. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19116 dell’11 giugno 2026, intervenendo su una controversia relativa alla tassazione dei rifiuti prodotti da un’attività economica. La decisione conferma un orientamento consolidato secondo cui l’autonomo smaltimento dei rifiuti non prova, di per sé, l’inesistenza o il mancato svolgimento del servizio pubblico di raccolta.
Il servizio può essere istituito anche se contestato
Nel caso esaminato, la società ricorrente sosteneva che il Comune non svolgesse il servizio di raccolta dei rifiuti e che, proprio per tale ragione, fosse costretta a rivolgersi a operatori privati per il recupero e lo smaltimento dei propri scarti.
La Suprema Corte ha però evidenziato che affermare che il Comune “non svolge” il servizio non significa dimostrare che esso non sia stato istituito. Una simile contestazione riguarda semmai la qualità, l’efficacia o la regolarità della prestazione erogata dall’ente locale.
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Rifiuti speciali e obblighi delle attività economiche
I giudici hanno inoltre ricordato che le attività commerciali producono normalmente anche rifiuti speciali, come ad esempio gli imballaggi terziari, che non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.
Per tali rifiuti la normativa prevede già ordinariamente l’obbligo di avvio autonomo allo smaltimento o al recupero mediante operatori autorizzati. Di conseguenza, il fatto che l’impresa abbia stipulato contratti con soggetti specializzati non costituisce una prova dell’assenza del servizio comunale.
Nessuna esenzione automatica
Secondo la Cassazione, l’avvio dei rifiuti a recupero o smaltimento in forma autonoma non è sufficiente a dimostrare che il servizio pubblico non venga svolto o venga erogato in grave difformità rispetto alle disposizioni legislative e regolamentari.
Anche qualora fosse accertata una situazione di disservizio, l’effetto non sarebbe comunque l’esenzione totale dal tributo.
Possibile solo una riduzione della tariffa
La Corte conclude infatti che l’eventuale mancata o irregolare erogazione del servizio può dar luogo, nei casi previsti dalla normativa, al diritto a una riduzione della tariffa, ma non all’azzeramento dell’obbligazione tributaria.
La sentenza assume particolare rilievo per gli enti locali e per gli operatori economici, confermando che il presupposto della tassa rifiuti resta collegato all’istituzione e alla disponibilità del servizio pubblico, mentre le contestazioni relative alla sua concreta esecuzione possono incidere esclusivamente sulla misura del tributo dovuto.
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