E’ ancora possibile modificare le tariffe dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco?
I termini di produzione di effetto per le delibere tariffarie relative all’imposta di soggiorno ed al contributo di sbarco sono indipendenti dal termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
Come indicato dall’art. 13, comma 15-quater, del DL n. 201/2011, come inserito dall’art. 15-bis, comma 1, lettera b), del DL n. 34/2019, il Comune può deliberare in ogni momento dell’anno le modifiche alle tariffe dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco: tuttavia, tali delibere tariffarie avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione telematica sul portale del federalismo fiscale del MEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.
Al fine di rendere coerente il bilancio di previsione con le nuove tariffe, il Comune dovrà operare una variazione di bilancio riguardante lo stanziamento dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco nello strumento programmatorio.
Termine per approvare le tariffe dell’imposta di soggiorno
I termini di produzione di effetto per le delibere tariffarie relative all’imposta di soggiorno ed al contributo di sbarco sono indipendenti dal termine per l’approvazione del bilancio di previsione
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