Con una news del 3 marzo 2015, Equitalia si affretta a chiarire che la norma relativa ai crediti pari o inferiori a 300 euro riguarda esclusivamente i rapporti tra Enti pubblici creditori ed Equitalia ma non ha alcun effetto sulle pendenze del debitore. Di seguito il testo
Legge di Stabilità, cosa dice la norma sui crediti inferiori ai 300 euro
L’articolo 1, comma 688, della legge di Stabilità (legge 23 dicembre 2014, n.190) prevede che gli Enti creditori (Erario, Inps, Comuni, Enti territoriali) non debbano controllare le azioni svolte dagli Agenti della riscossione per recuperare le partite, di valore inferiore o pari a 300 euro, dichiarate non più esigibili. La norma si riferisce pertanto esclusivamente ai rapporti tra gli Enti pubblici creditori ed Equitalia, ma non ha alcun effetto sui debiti dei contribuenti e non esenta gli Agenti della riscossione dall’applicazione delle ordinarie procedure di legge.
A voler commentare una presa di posizione stile twitter lanciata dl sito Equitalia, la dice lunga sugli effetti nefasti di una disposizione contro ogni logica di equità e buona amministrazione. Le parole diffuse sul web che dava per certa una specie di sanatoria sulle partite fino a 300 euro, in realtà rappresentano l’altra faccia della medaglia di questa norma che, inibendo i controlli sull’Agente della Riscossione, esclude l’interesse a intraprendere la riscossione. I comuni stanno già pensando di organizzarsi per capire se vi siano gli estremi per discaricare le comunicazioni di inesigibilità su queste partite e intraprendere in casa l’attività di riscossione come scelta in grado di portare a risultati migliori di quelli scarsamente ottenuti fino ad ora.
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