La ctp di Como, anche per i tributi locali, ritiene prevalente la disciplina dettata dall’articolo 68 del d. lgs.456/92 (contenzioso tributario) in caso di riscossione di somme da accertamento sul quale ancora pende sentenza definitiva. Si tratta di una pronuncia difforme da altri orientamenti che ritengono invece non estensibile ai tributi locali la riscossione frazionata dell’articolo 68. La commissione riconosce alla norma un carattere di prevalenza tale da superare la disciplina di base dei tributi locali che non contemplano tale possibilità.
Riscossione frazionata in pendenza di giudizio
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