Il Tribunale di Genova, Sezione I, con la sentenza n. 90612 del 5 gennaio 2013 – che si pone in contrasto con quanto stabilito sia dalla Corte Costituzionale che dalla Cassazione – ha affermato che l’IVA sulla TIA1 è dovuta dagli utenti del servizio di smaltimento dei rifiuti, negando così il diritto al rimborso sulla base di diverse argomentazioni.
TIA1: Niente rimborso dell’IVA versata
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