Il quadro delineato ha pertanto stimolato i Comuni ad abbandonare il precedente approccio nei confronti nella gestione della riscossione coattiva, spesso affidata ad Equitalia S.p.A., in ragione delle continue proroghe che si sono succedute nei confronti della previsione dettata dall’art. 7, comma 2, lett. gg)ter, del D. L. n. 70/2011 convertito con legge 106/2011, e s.m.i.l, che disponeva: “a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate”. Il predetto termine è, al momento, differito al 31 dicembre 2016, ma in assenza della riforma della riscossione, la scadenza sarà presumibilmente procrastinata nuovamente.
La riscossione coattiva dei comuni: lo stato dell’arte – Il Punto di S. Zammarchi
La fase della riscossione coattiva, negli ultimi anni, ha acquisito maggior rilevanza, stante la progressiva contrazione delle risorse disponibili per i Comuni, sia per l’evoluzione normativa intervenuta che ha diminuito il gettito delle entrate tributarie locali, quanto a causa dell’entità dei trasferimenti della finanza derivata ormai ridotti al lumicino.
Il quadro delineato ha pertanto stimolato i Comuni ad abbandonare il precedente approccio nei confronti nella gestione della riscossione coattiva, spesso affidata ad Equitalia S.p.A., in ragione delle continue proroghe che si sono succedute nei confronti della previsione dettata dall’art. 7, comma 2, lett. gg)ter, del D. L. n. 70/2011 convertito con legge 106/2011, e s.m.i.l, che disponeva: “a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate”. Il predetto termine è, al momento, differito al 31 dicembre 2016, ma in assenza della riforma della riscossione, la scadenza sarà presumibilmente procrastinata nuovamente.
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