La costituzione d’usufrutto con data certa recante timbro postale non può essere opposto al comune in quanto l’ente impositore non può acquisire conoscenza della sussistenza del presupposto impositivo riguardo all’individuazione del soggetto passivo d’imposta (art. 1, comma 2 D.Lgs. n. 504 del 1992 in relazione all’art. 2, comma 1, dello stesso), in caso di omessa dichiarazione, se non attraverso la pubblicità immobiliare (cfr. di recente, Cass. sez. 6^-5, ord. 11 marzo 2015, n. 4817, citata nel controricorso, circa l’inopponibilità al Comune di un atto di cessione di un bene ove ne sia stata omessa la voltura catastale).
Diritti reali non trascritti ai fini ICI
La costituzione d’usufrutto con data certa recante timbro postale non può essere opposto al comune in quanto l’ente impositore non può acquisire conoscenza della sussistenza del presupposto impositivo riguardo all’individuazione del soggetto passivo d’imposta, in caso di omessa dichiarazione, se non attraverso la pubblicità immobiliare
Leggi anche
Decreto PA – Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144 – Scheda di sintesi
in G.U. Serie Generale n.182 del 7 agosto 2026 (Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/2026)
11/08/26
10/08/26
Corte dei conti: online la rassegna delle decisioni di giugno 2026
Pubblicata la raccolta delle principali pronunce di primo e secondo grado
07/08/26
07/08/26
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento