Il “concordato” tributario cui ha aderito solo uno dei contribuenti non è opponibile a chi non ha partecipato all’accordo. La norma sull’adesione stabilisce che al perfezionamento anche da parte di uno solo degli obbligati consegue la perdita di efficacia degli avvisi di accertamento relativi alla pretesa tributaria. Ne consegue così che sotto un profilo processuale, un accertamento già definito da altri coobbligati non può essere impugnato, poiché non si ravvisa alcun interesse ad agire nemmeno da chi non ha partecipato all’accordo.
A fornire questo chiarimento è Cassazione con l’ordinanza n. 20305 su un caso che ha coinvolto l’Agenzia delle Entrate ma può essere applicato alla TARI.
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