Rimborso spese ai concessionari uscenti

Il concessionario iscritto all’albo della riscossione in fase di uscita dalle attività ha presentato domanda di discarico per le inesigibilità maturate durante la sua gestione e il conseguente rimborso delle spese correlate alle posizioni non incassate.

4 Ottobre 2017
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Il concessionario iscritto all’albo della riscossione in fase di uscita dalle attività ha presentato domanda di discarico per le inesigibilità maturate durante la sua gestione e il conseguente rimborso delle spese correlate alle posizioni non incassate. Come deve comportarsi il comune? Esiste un diritto del concessionario a vedersi riconosciute le suddette spese?

La risposta al quesito va anzitutto ricercata analizzando la convenzione/contratto sottoscritto al momento dell’affidamento della riscossione. Questo vale anche se si stratta di concessionari nati nel 2006 dall’operazione di scorporo del ramo d’azienda. In quasi tutti i casi è stata sottoscritta una convenzione che disciplinava i costi della riscossione e altri aspetti delle attività di riscossione svolte mediante lo strumento dell’ingiunzione fiscale, con le prerogative della cartella di pagamento, quindi mediante applicazione del Titolo II del DPR 602/73.
Superata questa fase, si deve chiedere il dettaglio delle posizioni non riscosse incluse nelle domande di inesigibilità.

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