La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 22899/2017, conferma la legittimità della notifica anche se carente della compilazione della relata in quanto è l’avviso di ricevimento che prova la notificazione.
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16 Ottobre 2017
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La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 22899/2017, conferma la legittimità della notifica anche se carente della compilazione della relata in quanto è l’avviso di ricevimento che prova la notificazione.
In particolare, considerato che gli atti tributari debbono essere comunicati al contribuente nelle forme della notifica degli atti giudiziari (art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973) ne segue che alla notifica degli atti tributari si applica l’art. 4, comma 3, della legge n. 890 del 1982, secondo cui “l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione”.
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