Lo sottolinea la stessa Infocamere, ricordando la disciplina dettata dall’articolo 7-quater del DL 193/2016: qualora la casella di posta elettronica del contribuente risulti satura oppure l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido o attivo, la notifica – dopo due tentativi andati a vuoto – deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet di InfoCamere.
Notifiche: attivo il servizio Infocamere
Attivo il servizio di Infocamere per consentire, ai contribuenti non raggiungibili alla casella di posta elettronica certificata, la consultazione delle notifiche.
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