IMU scuola paritaria: paga l’imposta se la retta non si discosta da quella di mercato

Con la decisione n. 9922 del 13/4/2023 la Cassazione ha affermato che la scuola paritaria gestita da un ente ecclesiastico non può usufruire dell’esonero dall’IMU se la retta non si discosta da quella di mercato, essendo peraltro irrilevante il riferimento al costo medio indicato dal Dm 26/6/2014 (fattispecie IMU 2014).

2 Maggio 2023
Modifica zoom
100%
Con la decisione n. 9922 del 13/4/2023 la Cassazione ha affermato che la scuola paritaria gestita da un ente ecclesiastico non può usufruire dell’esonero dall’IMU se la retta non si discosta da quella di mercato, essendo peraltro irrilevante il riferimento al costo medio indicato dal Dm 26/6/2014 (fattispecie IMU 2014). Si tratta dell’ennesima pronuncia della Cassazione, che si allontana sempre più dalle indicazioni ministeriali contenute nelle istruzioni alla dichiarazione IMU Enc.

Nel corso del giudizio di merito, la CTP aveva accertato il diritto all’esenzione, mentre la CTR aveva escluso che il ricorrente ne potesse usufruire ritenendo insussistente il presupposto oggettivo, poiché l’attività didattica veniva esercitata dietro il pagamento di un retta che non si discostava da quella di mercato.
La scuola paritaria eccepisce tuttavia che la CTR non avrebbe esaminato il “dato materiale” rappresentato dal DM del 26/6/2014 che avrebbe individuato “un parametro oggettivo per stabilire se una scuola paritaria fosse tenuta al pagamento o meno dell’IMU, ossia il rapporto tra rappresentato il costo medio (CM) e dal costo medio per studente (CMS)”.
La Cassazione respinge il ricorso evidenziando che la normativa primaria rimette ad un decreto ministeriale la determinazione dei requisiti generali e di settore per qualificare le attività come svolte con modalità non commerciali. Ebbene, con il DM n. 200/2012 sono state stabilite le modalità e le procedure relative alla dichiarazione IMU, gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale, nonchè i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività previste dal novellato art. 7 comma 1 lett. i) del d.lgs. n. 504/92 come svolte “con modalità non commerciali”, prevedendo, tra i relativi requisiti, che l’attività deve essere svolta “a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso” (art. 4, comma 3, lett. c) del citato D.M.). Lo stesso Dm 200/2012 ha previsto l’obbligo per gli enti non commerciali di presentare la dichiarazione a fini IMU e con il DM 26/6/2014 sono stati stabiliti i criteri di formazione del modello di tale dichiarazione.
Ciò premesso la Cassazione osserva che la disposizione applicabile al caso in questione è l’art. 4 comma 3 lett. c) del Dm 200/2012 nella parte in cui dispone che “l’attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso”.
Per quanto riguarda invece il DM 26/6/2014, la Cassazione ha più volte chiarito che le istruzioni ministeriali non possono vincolare l’interpretazione del dato normativo, ribadendo che l’imprescindibile punto di riferimento è rappresentato dalla previsione normativa del DM 200/2012, che ha costituito diretta attuazione del D.L. 1/2012 circa la determinazione dei requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui al d.lgs. 504/92 svolte con modalità non commerciali.
In tale direzione, lo scrutinio da compiere deve confrontarsi con gli indici stabiliti dalla predetta disposizione, secondo cui, come si è già detto “l’attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso” (DM 200/2012, art. 4, comma 3, lett. c)). Tale valutazione non può essere riducibile all’applicazione meccanica di un parametro (come il citato rapporto tra CM e CMS, di cui alle citate istruzioni) stabilito in via generale, una volta per tutte, come tale funzionale ad una elaborazione forfettaria del requisito.
Il citato dato normativo, infatti, obbliga ad una valutazione puntuale, non predeterminata, riferita alla specifiche condizioni in cui opera il singolo contribuente, delineando un accertamento basato sulla verifica dell’irrisorietà della retta, in ragione della sua inidoneità a porsi pure come larvata forma retributiva dell’attività didattica prestata. In conclusione, la decisione della CTR si è posta in linea con i delineati principi, negando l’esenzione, sul presupposto che l’attività didattica è stata esercitata dietro il pagamento di una retta che non si è discostata, nell’ammontare, da quella di mercato.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento