La bozza del decreto di riforma dei tributi locali apre alla possibilità, per gli Enti locali, di aderire alla transazione fiscale ex art.63, CCII (D.Lgs 14/2019) per i tributi di loro competenza.
In particolare, si consente agli Enti locali di aderire alla transazione fiscale nell’ambito della composizione negoziata (art.23, co.2-bis, CCII), nel piano di ristrutturazione soggetto a omologa (art.64-bis, CCII), nonché di aderire al concordato nella liquidazione giudiziale (art.245 CCII).
E’, altresì, prevista la possibilità, per le Amministrazioni comunali, di aderire al concordato preventivo (art.88, CCII) e all’accordo di ristrutturazione debiti (art.57, CCII).
A ben vedere, con riguardo all’applicabilità del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, anche ai tributi locali, la Cassazione si è espressa in senso favorevole già da diversi anni, tenuto conto che nella disciplina di dette procedure,
diversamente da quanto accade per la transazione fiscale, non vi è alcuna disposizione di legge che vieti espressamente agli Enti locali, per i tributi di competenza, di addivenire ad un accordo con il contribuente insolvente, attraverso il pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi dovuti.
Muovendo da tale assunto, sia il Giudice di legittimità sia la Corte dei Conti, hanno in più occasioni evidenziato come in ambito tributario, l’opportunità, nel contesto di una procedura concorsuale, di accettare il pagamento anche solo parziale dell’obbligazione tributaria, compensata dalla maggiore soddisfazione garantita rispetto alla alternativa liquidatoria, costituisce diretta espressione dei canoni di economicità ed efficienza ai quali deve sempre conformarsi, ai sensi dell’art. 97 Cost., l’azione di esazione della PA.
Sulla necessità di superare il rigido “dogma” dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi d’impresa è intervenuta, a più riprese, anche la Corte costituzionale che ha sottolineato la necessità, in tal modo, di realizzare il contemperamento tra il principio generale dell’indisponibilità della pretesa
tributaria e i criteri di economicità, massimizzazione delle risorse e buon funzionamento della P.A.
Il decreto sui tributi locali ha, quindi, sul punto, (finalmente) adeguato la normativa concorsuale ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e contabile.
Si alla transazione fiscale dei tributi locali
La bozza del decreto di riforma dei tributi locali apre alla possibilità, per gli Enti locali, di aderire alla transazione fiscale ex art.63, CCII (D.Lgs 14/2019) per i tributi di loro competenza
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