Come è noto, dall’anno 2025, le utenze Tari UD e UND sono state chiamate alla corresponsione di ben tre componenti perequative, richieste nel documento di riscossione della Tari, pur non costituendone delle loro appendici:
la componente UR1, per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, pari in prima applicazione ad € 0,10 anno per utenza, come da deliberazione ARERA 386/2023/R/RIF del 03.08.2023;
la componente UR2per la copertura dei maggiori costi per via delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (alluvioni, terremoti ecc.) che richiedono interventi speciali e urgenti per la rimozione e smaltimento dei rifiuti determinatosi a seguito dei disastri naturali. La componente è anch’essa istituita con la deliberazione n.386/2023 ed è pari, sempre in prima applicazione, ad € 1,50 anno per utenza;
la componente UR3 istituita con deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF e completata con la deliberazione 355/2025/R/RIF del 29.07.2025, per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle utenze beneficiarie di bonus sociale per i rifiuti, i cui principi e requisiti sono contenuti nel DPCM n.24 del 21 gennaio 2025. Il predetto provvedimento stabilisce che alle famiglie con ISEE fino a 9.530 euro, o 20 mila euro se con quattro figli a carico, venga riconosciuto un bonus (analogamente a quanto previsto per il servizio elettrico, del gas e idrico) quantificato nella misura del 25% della Tari di competenza. La componente UR3 finanzia dette misure compensative a favore dei soggetti in disagio economico, la cui concreta fruizione avverrà nell’anno a +1. Per cui per cui ogni utenza domestica e non domestica è tenuta a versare al Comune l’importo inizialmente fissato pari a 6 euro/utenza, che potrà essere oggetto di successivi aggiornamento in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociali rifiuti.
La facoltà regolamentare
Il bonus sociale rifiuti a regime dall’anno 2025 non è ostativo alla facoltà dell’ente impositore di prevedere, con regolamento ex art.52 del D.Lgs. n.446 del 1997 e nell’esercizio delle facoltà riconosciute al Comune dal comma 660 dell’art.1 della L. n.147 del 2013, ulteriori riduzioni ed esenzioni la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale e quindi non a carico delle utenze TARI.
Il disagio economico è una delle ragioni più diffuse per le quali i Comuni hanno ritenuto di avvalersi della predetta facoltà e spesso, i benefici concessi sono superiori a quello del bonus sociale rifiuti ed in alcuni casi sostanziano addirittura una esenzione.
La particolare gestione del bonus per l’anno 2025 (che trova concreto beneficio per i soggetti beneficiari solo nell’anno 2026), ha indubbiamente determinato delle difficoltà di applicazione per quegli enti che già avevano previsto delle misure agevolative di più ampio spettro rispetto al bonus ed in alcuni casi anche nella dimensione dell’esenzione totale. Si rende, quindi, necessario, a partire dall’anno 2026, un raccordo tra il bonus sociale rifiuti che è una misura di compensazione che si applica ex lege ed in via automatica e l’eventuale ulteriore misura agevolativa che l’ente intende riconoscere e/o confermare lì dove fosse già in vigore.
La questione da risolvere è se la agevolazione comunale assorba o sia assorbita dal bonus sociale rifiuti. Sul punto a pag.27 della Deliberazione n.355/2025, l’Autorità di regolazione chiarisce che “…. l’introduzione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare, a livello locale, le agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che non possono gravare, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo comune, né, tantomeno sul sistema perequativo nazionale e ribadire ulteriormente che le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall’Autorità e sono disciplinate dai singoli Comuni competenti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente”.
E’ quindi totalmente condivisibile la posizione di IFEL espressa nella nota del 20 giugno 2025, che ritiene l’agevolazione comunale applicabile sulla Tari dovuta al netto della agevolazione del bonus sociale rifiuti. Tale precisazione al fine di evitare equivoci e contestazioni dovrà essere specificatamente ripresa nella disposizione regolamentare in vigore dall’anno 2026 che preveda e disciplini l’agevolazione comunale. Per cui la riduzione del 25% della TARI altrimenti dovuta, quale misura del bonus sociale di legge è finanziata dalla componente perequativa UR3,a e solo sulla eventuale Tari residua altrimenti dovuta interverrà la eventuale agevolazione comunale.
Tale criterio è anche necessario ai fini della fonte di finanziamento. La riduzione del 25% della tariffa dovuta, quale misura del bonus sociale è stabilita ex lege e come tale intangibile per il soggetto attivo del rapporto di imposta ed è finanziata attraverso la componente perequativa UR3,a , mentre la agevolazione comunale sarà aggiuntiva per i soggetti beneficiari del bonus ed interverrà solo sulla Tari residua con un ulteriore riduzione o addirittura l’esenzione. Mentre se l’agevolazione comunale fosse rispetto ai soggetti beneficiati di maggior ampiezza soggettiva e/o oggettiva rispetto ai criteri di ammissibilità del bonus, la stessa sarà applicata nelle dimensioni previste sulla TARI dovuta per i soggetti non beneficiari del bonus sociale rifiuti, mentre per quelli beneficiati dal bonus, si applicherà solo sulla Tari altrimenti dovuta e quindi sull’importo dell’imposta al netto della riduzione del 25% cui sostanzia il bonus. Va da sé che il finanziamento delle misure agevolative ultra bonus dovrà, nel rispetto delle previsioni del comma 660, avvenire con risorse del bilancio comunale.
La questione dell’anno 2025
Posto che il bonus sociale rifiuti è una misura compensativa ex lege, la stessa, in difetto di specifica previsione di legge nazionale e/o dell’Autorità di regolazione non può ritenersi assorbita dalla maggiore agevolazione comunale. Il Comune deve comunque applicare e dare evidenza nel documenti di riscossione dell’anno a + 1 del bonus maturato e riconosciuto per l’anno a il bonus quand’anche per quell’utente spetti una misura agevolativa di genesi regolamentare di maggior beneficio rispetto al bonus financo addirittura l’esenzione. Sul punto a pag.27 della Deliberazione n.355/2025, si chiarisce che “…. l’introduzione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare, a livello locale, le agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che non possono gravare, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo comune, né, tantomeno sul sistema perequativo nazionale e ribadire ulteriormente che le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall’Autorità e sono disciplinate dai singoli Comuni competenti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente”. Sempre nella predetta Deliberazione, a pag.28 e con riferimento alle modalità di erogazione dell’agevolazione si illustra come sia opportuno: “- confermare che l’erogazione della compensazione relativa all’anno “a” venga effettuata nell’anno ” a + 1” applicando lo sconto calcolato sulla TARI/tariffa corrispettiva effettivamente pagata nell’anno “a”, alla TARI/tariffa corrispettiva dell’anno “a+1”, nel momento in cui il gestore dell’attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti acquisisce l’elenco dei beneficiari aventi diritto all’agevolazione nell’anno “a”.
Quanto innanzi trova riscontro nell’art.9 del TUBR (Allegato A alla Delibera n.355/2025) e, precisamente, al comma 9.1 che impone a ciascun gestore dell’attività di gestione delle tariffe….acquisito nell’anno a + 1 l’elenco dei beneficiari aventi diritto all’agevolazione, provvede a quantificare l’agevolazione spettante nell’anno a per ogni utenza agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa Corrispettiva “altrimenti dovuta nel medesimo anno “a” al lordo delle componenti perequative, al netto dell’IVA , se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti” e quindi la stessa precisazione di cui al comma 1 dell’art.3 del DPCM del 21 gennaio 2025.
Appare evidente oltre che condivisibile che per ARERA, la TARI “altrimenti dovuta” è un sinonimo di “effettivamente versata” e quindi, seppur per agevolazione comunale, il soggetto beneficiante del bonus non versa alcuna somma per la TARI dell’anno “a” fruendo già nell’anno di riferimento della agevolazione comunale dell’esenzione. In tale situazione non sussistendo alcuna tari “altrimenti dovuta” il bonus sociale non è quantificabile e quindi non determina alcun obbligo di suo riconoscimento ma, principalmente, di computo nell’anno a + 1, ma di tale circostanza, comunque, se ne deva dare puntuale spiegazione nel documento di riscossione.
>> Leggi la seconda parte dell’articolo.
BONUS RIFIUTI 1: Il bonus sociale rifiuti e le agevolazioni ex comma 660 di sostegno ai soggetti in difficoltà economica
Alle famiglie con ISEE fino a 9.530 euro, o 20 mila euro se con quattro figli a carico, venga riconosciuto un bonus (analogamente a quanto previsto per il servizio elettrico, del gas e idrico) quantificato nella misura del 25% della Tari di competenza
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