IMU agricola, l’esenzione si estende anche alle compartecipazioni

Verso il saldo del 16 dicembre: chiarimenti Mef e giurisprudenza su requisiti e limiti dell’agevolazione

3 Dicembre 2025
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La scadenza del 16 dicembre, relativa al conguaglio IMU 2025, riporta al centro dell’attenzione l’esenzione riconosciuta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP). Una disciplina apparentemente lineare ma che, negli ultimi anni, ha generato contenziosi e interventi normativi di interpretazione autentica. Le recenti indicazioni del Mef e la giurisprudenza di merito e di legittimità chiariscono oggi i confini dell’agevolazione, con un’apertura importante anche alle compartecipazioni agrarie.

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Esenzione valida anche per la coltivazione congiunta

L’articolo 1, comma 758, lettera a), della legge 160/2019 stabilisce che l’esenzione si applica solo in presenza di tre requisiti cumulativi: qualifica soggettiva (CD o IAP iscritti alla previdenza agricola), possesso e conduzione del fondo, effettiva destinazione all’uso agro-silvo-pastorale.
Un punto controverso riguardava la conduzione “diretta”: il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione 4/DF/2023, ha però chiarito che non interrompe la diretta conduzione la gestione congiunta del fondo tramite:
-contratti di compartecipazione agraria (art. 56 l. 203/1982);
-contratti di rete agricola (d.l. 5/2009 e d.l. 91/2014).
Si tratta di una precisazione rilevante, che evita il disconoscimento dell’esenzione in presenza di modelli organizzativi ormai diffusi nel settore agricolo.

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