Milleproroghe: inizia la conversione in legge, il testo alla Camera dei deputati

Milleproroghe 2026 verso il Senato: l’iter del decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200

24 Febbraio 2026
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La Camera ha approvato in data odierna (23 febbraio 2026) la fiducia sul disegno di legge di conversione (A.C. 2753-A). Dopo il disegno di legge approvato con 177 sì, 93 no e 3 astenuti, segue il voto finale in Aula, il testo arriverà al Senato martedì 24 febbraio per l’approvazione definitiva entro il 1° marzo 2026. Il Milleproroghe, dopo aver recepito alcuni cambiamenti proposti da ANCI è attualmente in fase di conversione in legge alla Camera dei Deputati.

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Indice

Rinvio dei nuovi Testi Unici in materia tributaria

Una delle novità di maggior rilievo per i commercialisti e gli esperti tributari riguarda l’articolo 4. Il legislatore ha stabilito lo slittamento dell’efficacia dei nuovi Testi Unici in materia tributaria (tra cui quelli su imposta di registro e tributi indiretti) al 1° gennaio 2027.

Il tempo supplementare servirà per garantire la piena coerenza tra i nuovi testi e i decreti correttivi della delega fiscale attualmente in itinere. L’obiettivo dichiarato è evitare che la fase di transizione normativa generi contenziosi inutili dovuti a disallineamenti tra le vecchie e le nuove disposizioni.

In materia di LEP e autonomia

Sul fronte istituzionale, l’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l’attività della segreteria tecnica dedicata alla determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP).

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2024, che ha imposto paletti precisi al percorso dell’autonomia differenziata, il Governo ha scelto la via della prudenza. Si prevede che l’attività istruttoria per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 31 dicembre 2026.
Edilizia: permessi di costruire più lunghi
Per il comparto delle costruzioni, messo a dura prova dall’instabilità dei costi dei materiali e dalle strozzature nelle catene di fornitura, arriva una modifica operativa di grande impatto (art. 9). Il termine per l’inizio e l’ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire viene esteso per un ulteriore anno.

Nello specifico:
Il termine standard passa da 36 a 48 mesi;
La misura si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e alle autorizzazioni paesaggistiche, offrendo alle imprese una flessibilità indispensabile per la gestione dei cantieri più complessi.

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Pubblica Amministrazione: regolarizzazioni e riorganizzazioni

L’articolo 1, commi 6 e 7, introduce una fondamentale “sanatoria tecnica” per la gestione del capitale umano pubblico, intervenendo sulla regolarizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali. La norma differisce al 31 dicembre 2026 il termine per il versamento delle contribuzioni riferite sia ai dipendenti pubblici che ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co).

Il comma 7 esclude l’applicazione di sanzioni civili e interessi di mora per le Amministrazioni che provvederanno ai versamenti entro la nuova scadenza. Tale misura si è resa necessaria per consentire agli Enti di bonificare archivi storici spesso lacunosi o esclusivamente cartacei, garantendo l’integrità della posizione assicurativa dei lavoratori senza gravare sui bilanci pubblici con oneri accessori.

Inoltre, i Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture (MIT) ottengono una proroga (fino al 31 maggio 2026) per completare la propria riorganizzazione interna tramite D.P.C.M., accelerando il turnover dei dirigenti e l’adeguamento delle strutture alle nuove sfide del PNRR.

Riparto del Fondo Enti Locali

Vengono prorogati i termini per l’adozione dei decreti di riparto del Fondo Enti Locali, fissata ora al 17 marzo 2026. Questo differimento di 15 giorni permette al MEF e al Ministero dell’Interno di perfezionare l’istruttoria sui criteri di assegnazione, assicurando che le risorse siano distribuite in base ai reali fabbisogni comunali e provinciali. Per gli Enti locali, lo slittamento scongiura il rischio di definanziamento e perenzione dei fondi, consentendo una programmazione più solida dei bilanci di previsione. La misura garantisce la necessaria copertura per interventi sociali e infrastrutturali, stabilizzando i flussi di cassa in una fase delicata di gestione della spesa pubblica locale.

Blocco alla mobilità in uscita per il personale dell’Amministrazione civile dell’interno

L’articolo 2, comma 2, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2026 del divieto di comando, distacco o assegnazione temporanea presso altre Pubbliche Amministrazioni per il personale dell’Amministrazione civile dell’interno.

La norma si applica trasversalmente sia alla qualifica dirigenziale che a quella non dirigenziale appartenente all’Area e al Comparto Funzioni centrali. Tale misura restrittiva sulla mobilità in uscita risponde alla necessità di garantire la piena operatività degli uffici centrali e periferici (come le Prefetture), evitando che il depauperamento delle risorse umane possa compromettere l’efficacia dell’azione amministrativa in settori critici per la sicurezza e il supporto agli Enti territoriali.

Coperture e attuazione

Il provvedimento mobilita risorse significative: si segnalano i 45 milioni di euro per il 2026 destinati all’assistenza sanitaria dei profughi ucraini e i fondi per il completamento di opere infrastrutturali strategiche, come la Metro 2 di Torino.

La legge entrerà im vigore, ma per molte misure (come il riparto del Fondo Enti Locali) si attende la pubblicazione dei decreti attuativi ministeriali, prevista entro la metà di marzo.

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