Ampliati i reati ambientali e più peso alle norme Ue

Compie 20 anni il Testo unico (il Codice dell’ambiente, decreto legislativo 152/2006) ed entra in vigore il decreto legislativo 81/2026, che recepisce la direttiva (Ue) 2024/1203 sulla tutela penale della materia

 

22 Giugno 2026
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di GUIDO CAMERA (dal Sole 24 Ore)

Il 2026 segna una ricorrenza significativa per il diritto ambientale. Compie infatti 20 anni il Testo unico (il Codice dell’ambiente, decreto legislativo 152/2006) ed entra in vigore il decreto legislativo 81/2026, che recepisce la direttiva (Ue) 2024/1203 sulla tutela penale della materia. In questi due decenni nel sistema si è progressivamente esteso il ruolo del diritto penale ed è cresciuto il peso delle fonti europee.

Il decreto 152, che recepisce e coordina numerose direttive europee, rappresenta ancora oggi un perno della disciplina, perché riunisce in un quadro organico la normativa in materia di rifiuti, scarichi, emissioni in atmosfera, bonifiche e autorizzazioni ambientali, costruendo un sistema nel quale la tutela penale opera prevalentemente come presidio del rispetto di obblighi, prescrizioni e regimi autorizzatori.

I reati previsti dal decreto sono stati per anni il principale strumento repressivo della materia; non erano però sanzionati inquinamento e disastro. La legge sugli ecoreati (68 del 2015) si inserisce nel percorso avviato dalla direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente e colma la lacuna preesistente con l’introduzione dei delitti di inquinamento e disastro ambientale. La legge concentra l’attenzione sugli effetti prodotti sulle matrici ambientali (vale a dire gli elementi fisici che compongono l’ambiente); le nozioni di compromissione e deterioramento significativi e misurabili diventano il fulcro delle nuove fattispecie.

La legge 68, accanto ai nuovi delitti, introduce strumenti destinati a favorire il recupero dell’equilibrio ambientale compromesso, come il ravvedimento operoso, il ripristino dello stato dei luoghi e la procedura estintiva delle contravvenzioni mediante prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza.

Nel 2022 ambiente, biodiversità ed ecosistemi entrano espressamente in Costituzione; con la legge costituzionale 1/2022, la loro tutela diventa uno dei limiti all’iniziativa economica privata. Altre significative novità si concentrano tra il 2025 e il 2026. Sullo sfondo si collocano la direttiva (Ue) 2024/1203 e la sentenza Cannavacciuolo e altri c. Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) sulla Terra dei Fuochi. Entrambi gli interventi contribuiscono a spostare il baricentro della tutela nazionale sugli strumenti sanzionatori e repressivi.

Il decreto legge rifiuti (116/2025) introduce nuovi delitti, aggravanti, pene accessorie e strumenti investigativi. Le nuove norme manifestano una crescente attenzione verso situazioni di pericolo e di rischio, anticipando in buona parte la soglia dell’intervento penale rispetto all’impianto della legge 68 del 2015, costruito attorno alla compromissione o al deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente. Tuttavia, nel giro di poche settimane, l’impostazione originaria del decreto è stata corretta dalla legge di conversione.

Durante l’iter parlamentare è infatti emersa la necessità di contemperare il rafforzamento del contrasto agli illeciti ambientali con l’esigenza di non penalizzare eccessivamente le imprese operanti nel settore dei rifiuti. La legge di conversione ha così ripristinato, per numerose violazioni concernenti i rifiuti non pericolosi, la natura contravvenzionale degli illeciti e il ricorso a benefici già consolidati, quali l’oblazione e la procedura estintiva mediante prescrizioni. Nello stesso tempo, l’evoluzione non ha interessato in modo uniforme tutte le matrici ambientali, visto che la disciplina penale degli scarichi e delle emissioni continua a essere affidata in larga misura alle fattispecie del Testo unico.

Il decreto legislativo 81/2026 completa il recepimento della direttiva europea introducendo nuove fattispecie, tra cui il delitto di commercio di prodotti inquinanti, estendendo quelle esistenti e ampliando il catalogo dei reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche. Sul versante dell’inquinamento ambientale, la riforma non altera la struttura del reato, che continua a essere imperniato sulla compromissione o sul deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente, ma ne amplia l’ambito applicativo. Accanto alle tradizionali matrici ambientali assumono autonoma rilevanza habitat ed ecosistemi, concetti che richiamano non il singolo elemento naturale ma l’insieme delle relazioni tra organismi viventi e ambiente circostante, segnando il passaggio a una più ampia protezione degli equilibri ecologici. Comportano inoltre aumenti di pena il danno arrecato a ecosistemi di dimensioni notevoli, gli effetti durevoli dell’inquinamento e le situazioni di pericolo per la vita o l’incolumità delle persone. Viene anche introdotta una definizione legislativa della nozione di «abusività», elemento che compare in numerosi delitti ambientali, a partire dall’inquinamento e dal disastro ambientale. La scelta risponde all’esigenza di ridurre le incertezze interpretative sorte dopo l’introduzione degli ecoreati e di individuare con maggiore precisione le condotte penalmente rilevanti. La nuova disciplina recepisce gli orientamenti giurisprudenziali formatisi nel tempo, stabilendo che la condotta si può considerare abusiva non solo in assenza di autorizzazione, ma anche quando sia realizzata in violazione della normativa europea o nazionale di settore o sulla base di titoli autorizzativi ottenuti fraudolentemente o mediante reati contro la Pubblica Amministrazione.

Articolo integrale pubblicato su Il Sole 24 Ore del 22 giugno 2026 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)

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