Già in vigenza dell’ICI, il Legislatore aveva introdotto specifiche modalità di versamento dell’imposta in costanza di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e di liquidazione coatta amministrativa. La medesima previsione è stata replicata in ambito IMU con il dettato di cui all’art. 1, comma 768, ultimo periodo, senza estendere la norma agevolativa alle altre procedure concorsuali.
Le modalità di versamento dell’imposta comunale sugli immobili in presenza di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa
Come è noto, nell’ipotesi in cui sia stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore è tenuto al versamento dell’IMU dovuta “per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”. In sostanza, in presenza delle procedure suddette, l’IMU è determinata dalla data di apertura della procedura medesima, fino alla data del deposito del decreto di trasferimento dello specifico immobile. Inoltre, il calcolo è eseguito facendo riferimento al singolo anno d’imposta considerando le aliquote ed eventuali agevolazioni stabilite dal regolamento comunale. Peraltro, l’imposta dovuta nella procedura concorsuale costituisce un debito in prededuzione.
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