IMU e aree demaniali in concessione: chi paga l’imposta

Ai fini IMU è soggetto passivo anche chi ha la disponibilità del bene sulla base di una convenzione per la concessione di aree demaniali ed esercita su di esso un possesso qualificato

31 Agosto 2026
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Ai fini IMU è soggetto passivo anche chi ha la disponibilità del bene sulla base di una convenzione per la concessione di aree demaniali ed esercita su di esso un possesso qualificato, con poteri assimilabili a quelli del titolare di un diritto reale. Lo afferma la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, in composizione monocratica, con la sentenza n. 2492/2026 del 22 maggio 2026, che ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente.

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Il principio affermato dal giudice salernitano

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno interviene sulla soggettività passiva IMU nelle concessioni di aree demaniali. Il principio è netto: è tenuto al pagamento dell’imposta anche il concessionario che disponga del bene in forza di una convenzione ed eserciti su di esso un possesso qualificato.

Ciò che rileva non è la titolarità di un diritto reale in senso stretto, ma l’esercizio di poteri a esso assimilabili. La decisione, di accoglimento parziale del ricorso, è stata pronunciata dal giudice monocratico ai sensi dell’art. 47-ter del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Il quadro normativo e la giurisprudenza di legittimità

Il giudice fonda la decisione sull’art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che individua i soggetti passivi dell’IMU. La pronuncia si allinea inoltre all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, richiamando da ultimo la Corte di cassazione 27 aprile 2025, n. 11007.

Ne discende che la convenzione con l’ente pubblico non esclude di per sé la configurabilità di una situazione possessoria fiscalmente rilevante: occorre verificare in concreto come il bene venga utilizzato dal concessionario.

Le implicazioni per i Comuni e i concessionari

Nel caso esaminato, l’immobile era stato concesso in gestione al contribuente per l’esercizio di un servizio di pubblica utilità, nello specifico il servizio idrico integrato. Il giudice ha però accertato che il ricorrente utilizzava in via esclusiva il compendio immobiliare, traendone utilità economica.

Sono proprio l’uso esclusivo e lo sfruttamento economico a integrare il possesso qualificato rilevante ai fini dell’imposta. Per gli uffici tributi ne discende l’opportunità di verificare le convenzioni in essere e le concrete modalità di godimento del bene, senza fermarsi alla natura demaniale del cespite.

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