Con deliberazione n. 159, depositata lo scorso 23 aprile, la Corte di Conti, Sezione Sardegna, ha fornito il proprio parere ad un Comune che aveva richiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di compensazione tra crediti vantati nei confronti dei cittadini, per tributi locali e somme da erogare ai medesimi a qualsiasi titolo; inoltre era stato chiesto se tale compensazione non andasse a confliggere con il principio di integrità del bilancio, di cui all’art. 162, comma 4, del TUEL, recante “principi del bilancio”.
La vicenda affrontata dai giudici contabili
L’intervento della Corte dei Conti è stato sollecitato da un Comune che gestisce l’erogazione di contributi regionali destinati ai residenti, tra cui borse di studio e rimborsi per libri di testo, caratterizzati da uno specifico vincolo di destinazione. Dall’istruttoria avviata, tuttavia, era emerso che alcuni soggetti destinatari dei contributi risultavano morosi per tributi locali già accertati ed esigibili. Per tale motivo, l’ente locale chiedeva se fosse lecito trattenere gli importi da erogare, al fine di compensarli con i debiti tributari a carico dei medesimi. In sostanza, richiamando l’art. 23, del D.Lgs.n. 472/1997, recante “Sospensione dei rimborsi e compensazione”, il Comune era convinto che l’istituto della compensazione tra debiti e crediti vantati dal contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria, fosse applicabile alla generalità delle situazioni. Peraltro, il medesimo Ente sottolineava la circostanza che l’utilizzo di tale istituto rispondesse all’esigenza di assicurare una gestione improntata ai principi di una sana gestione finanziaria, equilibrio di bilancio e corretta amministrazione delle entrate proprie.
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