Le modifiche intervenute nell’ambito delle disposizioni afferenti all’imposta comunale sugli immobili hanno, nel tempo, esteso le agevolazioni previste per il comparto agricolo, riducendo i vincoli imposti per il riconoscimento del diritto a beneficiare delle norme di favore.
Le disposizioni di riferimento
La normativa relativa all’imposta comunale sugli immobili è stata inizialmente dettata dal D.Lgs. n. 504/1992 che ha istituito l’I.C.I., poi disciplinata dall’art. 13, del D.L. n. 201/2011, a seguito delle modifiche intervenute rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 23/2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, con l’introduzione dell’IMU, dapprima in via sperimentale. L’imposta municipale propria, vigente fino al 2019, è stata successivamente sostituita dalle previsioni di cui all’art. 1, della Legge n. 160/2019, comma 739 e seguenti, recante le disposizioni normative della cosiddetta “nuova IMU”. Questa, peraltro, ha riportato ad un unico prelievo l’imposta comunale gli immobili, considerato che per gli anni d’imposta dal 2014 al 2019, era vigente anche la componente TASI. All’interno dell’excursus legislativo illustrato, i soggetti passivi qualificabili come coltivatori diretti (CD) o Imprenditori agricoli a titolo principale (IAP)l hanno visto estendersi il perimetro di applicazione del regime di favore, in forza della soppressione di alcune condizioni inizialmente stabilite dal Legislatore, con la possibilità di godere delle agevolazioni in commento anche in assenza dei requisiti fissati dalla normativa previgente.
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