Il comune, nell’istituire l’imposta di soggiorno, gode di un’ampia autonomia, anche in considerazione delle lacune della normativa statale e della mancata emanazione del regolamento governativo di attuazione. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, infatti, con la sentenza n. 1283 del 4 ottobre 2012, ha respinto le molteplici eccezioni sollevate da un gestore di una struttura ricettiva verso il regolamento del comune di Venezia.
Autonomia ampia nellistituzione delimposta di soggiorno
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