Dal 1 gennaio 2016 i comodati che rispettano solo certi requisiti avranno diritto a una riduzione della base imponibile del 50%. La norma, infatti, interviene sul comma 3 dell’articolo 13 del dl 201/2011 stabilendo che, la base imponibile è ridotta del 50% non solo per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, ma anche per la nuova fattispecie delineata alla lettera b) del comma 10 dell’articolo 1 della legge 208/2015:
Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
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