Ad avviso del Tar sussiste quindi la giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale annovera tra gli atti impugnabili innanzi alla Commissione tributaria “il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti”.
Il Tar ha escluso possa richiamarsi, a sostegno della propria giurisdizione, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di impugnazione di regolamenti o di deliberazioni comunali di determinazione delle tariffe relative agli impianti pubblicitari, in quanto il ricorso in questione si incentra sulla natura indebita del pregresso pagamento del tributo e sull’obbligo di restituzione da parte del Comune, stante la dedotta illegittimità del canone fissato relativamente al periodo 2005/2013.
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