Si riaccende il confronto sulla riforma della Corte dei conti (legge 1/2026). All’inaugurazione dell’anno giudiziario, il procuratore generale Pio Silvestri definisce «preoccupante» la separazione tra funzioni requirenti e giudicanti, mentre il presidente Guido Carlino sollecita correttivi a tutto campo. Sullo sfondo, il dibattito politico sulla separazione delle carriere e le tensioni tra Governo e magistrature. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ribadisce il ruolo «fondamentale» della Corte nella vita della Repubblica.
Indice
Il nodo della separazione delle funzioni
La separazione tra funzioni requirenti e giudicanti alla Corte dei conti accende un nuovo fronte nel dibattito sulla giustizia.
La riforma approvata a fine 2025 delega il Governo a prevedere il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti (pubblici ministeri contabili) a quelle giudicanti. Una scelta che, secondo il procuratore generale Pio Silvestri, rischia di tradursi in una vera e propria separazione delle carriere, con «seri problemi ordinamentali e organizzativi».
L’allarme lanciato all’inaugurazione dell’anno giudiziario della magistratura contabile si inserisce in un clima già segnato dal confronto politico sulla separazione delle carriere nella magistratura ordinaria, in vista del referendum sulla giustizia.
Mattarella: «Corte fondamentale nella vita della Repubblica»
Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricordato come la Corte dei conti svolga «un ruolo fondamentale nella vita della Repubblica».
Il presidente Guido Carlino ha richiamato il rilievo costituzionale dell’istituto quale organo ausiliario del Parlamento nel controllo finanziario e ha citato Luigi Einaudi sull’esigenza di assicurarne l’indipendenza dal potere esecutivo.
Il riferimento non è casuale. Le nuove regole su responsabilità amministrativa e organizzazione della magistratura contabile hanno alimentato tensioni tra maggioranza e magistrature, ora riemerse con forza.
Colpa grave e tetto alle condanne: le criticità
Tra i punti più controversi della riforma vi è la nuova definizione di colpa grave, che secondo Carlino rischia di aumentare, anziché ridurre, le incertezze interpretative.
Ancora più delicato è il doppio tetto alle condanne erariali, fissato nel 30% del danno accertato oppure nel limite di due annualità di stipendio o indennità (salvi dolo o illecito arricchimento).
La misura solleva dubbi anche alla luce della sentenza n. 132/2024 della Corte costituzionale, che aveva espresso perplessità sulla quota di danno lasciata a carico della pubblica amministrazione.
Problemi applicativi emergono soprattutto nei casi in cui il danno sia prodotto da soggetti che non percepiscono retribuzione – come concessionari di opere pubbliche o beneficiari privati di fondi – con il rischio paradossale di esclusione automatica dalle condanne pecuniarie.
Esimente politica e prescrizione
Altre criticità riguardano:
l’esimente politica rafforzata, che presume la buona fede degli amministratori per atti vistati dai tecnici, salvo dolo;
la nuova disciplina della prescrizione, che decorre sempre dal fatto dannoso, a prescindere dalla sua conoscenza da parte della Pa o della Corte.
Secondo i vertici della magistratura contabile, queste disposizioni potrebbero produrre effetti opposti a quelli dichiarati: alimentare la burocrazia difensiva e ampliare gli spazi della giurisdizione civile.
Riforma ancora aperta
La partita, tuttavia, non è chiusa. L’articolo 3 della legge 1/2026 affida al Governo un anno per attuare la riorganizzazione della Corte. È già operativo un gruppo di lavoro paritetico tra Esecutivo e magistrati.
Nel frattempo, l’applicazione delle nuove norme appare disomogenea. In alcune sezioni regionali si registrano letture interpretative volte a limitare automatismi, soprattutto sul tetto alle condanne.
I numeri del 2025
Nel 2025 le denunce alla Corte sono salite a 48.505 (+1,6%), con un aumento più marcato delle archiviazioni immediate (20.184; +11,5%).
I danni erariali recuperati ammontano a 88,2 milioni nel 2025 e a 642,6 milioni nell’ultimo quinquennio.
Manca però un dato decisivo: il confronto tra somme recuperate e condanne complessivamente irrogate, per misurare l’effettivo tasso di esecuzione delle sentenze. L’esecuzione resta infatti affidata alle amministrazioni danneggiate, non sempre sollecite nel recupero delle somme nei confronti di dipendenti o amministratori.
Un equilibrio costituzionale delicato
Il confronto sulla separazione delle funzioni alla Corte dei conti si inserisce in un quadro più ampio di ridefinizione degli equilibri tra poteri.
Da un lato l’esigenza, rivendicata dal legislatore, di ridurre l’incertezza e la cosiddetta “paura della firma”; dall’altro la tutela dell’erario e il presidio costituzionale sulla gestione delle risorse pubbliche.
La sfida, come sottolineato dallo stesso Carlino, sarà individuare soluzioni interpretative capaci di salvaguardare l’effettività del controllo contabile senza compromettere l’indipendenza della magistratura
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