Va fatto riferimento ai principi espressi dalle Sezioni riunite per la Regione siciliana con le deliberazioni n. 6/2007 del 13.12.2006 e n. 28/2009 del 4.6.2008 secondo cui la normativa di cui al citato art. 13 deve essere oggetto di “stretta interpretazione” considerato che l’istituzione di meccanismi di “definizione agevolata” relativamente ad obblighi tributari rimasti totalmente o parzialmente inadempiuti da parte di contribuenti ha ( o dovrebbe avere) indubbiamente natura di evento eccezionale nell’ambito dell’ordinamento giuridico.
Inoltre, le dette Sezioni Riunite hanno ritenuto che “l’Ente locale possa utilizzare la facoltà prevista dalla normativa in esame con riferimento esclusivamente a periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2003 data di entrata in vigore della legge 27.12.2002 n. 289”.
Corte dei Conti sul condono dei tributi locali
La Corte dei Conti, nella deliberazione n. 143/2016, risponde alla richiesta di parere sulla possibilità di procedere, ai sensi della l. n. 289/2002 ad una definizione agevolata dei tributi propri dell’Ente rimasti totalmente o parzialmente inadempiuti da parte dei contribuenti per i periodi di imposta successivi all’entrata in vigore della normativa e comunque antecedenti al 2015
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