Il comma 2 dell’art.1 del D.lgs. n.147/2026 è particolarmente significativo perché non solo impone al Comune di assicurare l’applicazione dei principi generali dell’ordinamento tributario contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente adeguando i propri ordinamenti (e quindi i regolamenti in tema di entrate tributarie) ma ha cura di specificare che l’Ente deve “individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo, di cui all’articolo 6-bis, comma 2, della citata legge n.212 del 2000”.
Dalla lettura combinata del succitato comma 2 i commi 1, 3-bis e 3-ter dello Statuto (peraltro, espressamente richiamati dal co.2 cit.) se ne ricava l’obbligo di individuazione degli atti in deroga al contraddittorio preventivo (co.2 art.6-bis, L. n.212/2000) deve essere riportato nell’ordinamento comunale e quindi è necessario che gli atti in deroga siano individuati in specifiche disposizioni regolamentari ovvero in un precipuo regolamento sul contraddittorio preventivo.
Tale esigenza è stata colta ab origine (e quindi dagli atti emessi dal 30.04.2024) da alcuni Comuni che in ossequio al disposto del comma 3-bis dell’art.1 della L. n.212/2000, hanno emesso delle specifiche disposizioni regolamentari individuativi degli atti in deroga, mentre altri Comuni non hanno ritenuto sussistente tale esigenza rimettendo, sostanzialmente, al Funzionario responsabile del tributo, l’ opzione di ritenere l’atto da emettere fosse o meno da assoggettare al previo procedimento di contraddittorio informato ed effettivo. Tale opzione (già di dubbia legittimità per il pregresso), ora non pare più percorribile in quanto l’ individuazione degli atti in deroga è prescrizione dell’ordinamento comunale e non una mera opzione del Funzionario responsabile.
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