La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26921/2025, ha stabilito che, nel caso in cui un terreno agricolo diventi area edificabile, il contribuente non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU per comunicare tale cambiamento.
La Corte non ritiene obbligatoria la presentazione della dichiarazione in considerazione del fatto che il Comune è già a conoscenza di tale cambiamento. Addirittura, il Comune, ai sensi dell’art. 31, comma 20, della legge n. 289/2002, quando attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile deve darne idonea comunicazione al proprietario.
Si sottolinea, in ogni caso, come, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del DL n. 223/2006, ai fini IMU, un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione, ovvero dall’adozione di strumenti attuativi dello stesso strumento urbanistico generale.
Tuttavia, la sentenza n. 26921/2005 della Cassazione non considera un aspetto particolarmente rilevante, che dovrebbe invece comportare l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU per un terreno divenuto area fabbricabile: la dichiarazione ha il preciso scopo di comunicare anche la base imponibile sulla quale calcolare il tributo, vale a dire il valore venale in comune commercio dell’area.
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