Gli agenti della riscossione hanno il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, e delle altre entrate iscritte a ruolo, salva diversa determinazione dell’ente creditore“, con effetto a decorrere dal trentesimo giorno dalla comunicazione all’agente competente. Se il Concessionario della riscossione non può procedere alla dilazione delle somme in riscossione, ciò non potrebbe che dipendere dal fatto che l’Ente impositore non ha attribuito ad Equitalia la facoltà di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo prevista dall’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, mantenendola per sé.
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