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La costituzione d’usufrutto con data certa recante timbro postale non può essere opposto al comune in quanto l’ente impositore non può acquisire conoscenza della sussistenza del presupposto impositivo riguardo all’individuazione del soggetto passivo d’imposta, in caso di omessa dichiarazione, se non attraverso la pubblicità immobiliare

9 Novembre 2016
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Corte di Cassazione Civile sez. VI 28/9/2016 n. 19145

La costituzione d’usufrutto con data certa recante timbro postale non può essere opposto al comune in quanto l’ente impositore non può acquisire conoscenza della sussistenza del presupposto impositivo riguardo all’individuazione del soggetto passivo d’imposta (art. 1, comma 2 D.Lgs. n. 504 del 1992 in relazione all’art. 2, comma 1, dello stesso), in caso di omessa dichiarazione, se non attraverso la pubblicità immobiliare (cfr. di recente, Cass. sez. 6^-5, ord. 11 marzo 2015, n. 4817, citata nel controricorso, circa l’inopponibilità al Comune di un atto di cessione di un bene ove ne sia stata omessa la voltura catastale).

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