Disapplicazione delle sanzioni in carenza di liquidità aziendale

La CTP di Roma afferma che non sono dovute le sanzioni del 30% in caso di tardivi versamenti di imposta, qualora il contribuente dimostri che la violazione è stata causata dalla carenza di liquidità dovuta al mancato pagamento di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

16 Maggio 2017
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Con sentenza n. 2021/2017, la CTP di Roma afferma che non sono dovute le sanzioni del 30% in caso di tardivi versamenti di imposta, qualora il contribuente dimostri che la violazione è stata causata dalla carenza di liquidità dovuta al mancato pagamento di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
Questa circostanza, infatti, è idonea a rappresentare una causa di forza maggiore e, come tale, a escludere l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo. Il mancato pagamento di fatture scadute costituisce evento oggettivamente riconducibile al concetto di forza maggiore, idoneo ad escludere l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo e, dunque, la sua punibilità.

LEGGI LA SENTENZA N. 2021/2017

 

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