Fabbricati montani senza Imu e Irpef

Fisco e immobili. I confini dell’esenzione

Il Sole 24 Ore
24 May 2012
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I fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati come montani o parzialmente montani, i quali sono esclusi dall’Imu, non sono assoggettati alle imposte sui redditi e relative addizionali. La conferma è stata oggetto di una risposta del dipartimento delle Finanze nel corso del question time di ieri alla Commissione Finanze della Camera.
La questione è stata affrontata in modo dettagliato nella circolare ministeriale numero 3/DF del 18 maggio 2012, dove è stato ribadito che devono comunque essere assoggettati alle imposte sui redditi e relative addizionali gli immobili esenti dall’Imu. Il chiarimento è intervenuto a seguito della modifica dell’articolo 9, comma 9 del decreto sul federalismo fiscale (Dlgs 23/2011) a opera del decreto legge sulle semplificazioni fiscali (Dl 16/2011).
La modifica legislativa deroga al principio che con l’introduzione dell’imposta municipale non è più soggetta a Irpef la rendita fondiaria degli immobili non locati. La nuova norma precisa in modo inequivocabile che in presenza di un’esenzione ai fini dell’Imu, devono comunque continuare ad applicarsi le regole ordinarie proprie che disciplinano l’Irpef e le relative addizionali. Però, nel caso dei fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei comuni montani e parzialmente montani (di cui all’elenco Istat), l’esenzione Imu non determina l’assoggettamento all’Irpef e relative addizionali poiché per tali immobili, in base alla disciplina Irpef, le imposte sui redditi non sono comunque dovute.
Si ricorda che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata. La risposta fornita sempre nel question time di ieri ha confermato quanto era già stato chiarito dal dipartimento delle Finanze nella circolare 3/DF del 18 maggio. Con il riconoscimento a tali unità immobiliari dello stesso trattamento previsto per l’abitazione principale, le stesse potranno usufruire dell’aliquota ridotta e le detrazioni per i figli conviventi di età inferiore a 26 anni. Viene precisato che qualora il comune deliberi questa agevolazione, sull’imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato, di cui al comma 1 dell’articolo 13 Dl 201/2011, analogamente a quanto avviene per l’abitazione principale e le relative pertinenze.

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