di Antonio Chiarello
Come già precisato dalle SS.UU. della Corte di cassazione (n.26970/2021) la fusione per incorporazione estingue la società incorporata dalla data di cancellazione dal registro delle imprese. Con la fusione, infatti, si realizza una successione a titolo universale mortis causa
e si producono gli effetti dell’estinzione della società incorporata e della contestuale successione della società incorporante che diviene titolare dei rapporti giuridici (attivi e passivi), anche processuali della società incorporata.
Sulla scorta di tali premesse, la notifica di un atto impositivo o di riscossione concernente un rapporto di imposta della società incorporata effettuata dopo la sua cancellazione presso la sede della società incorporata è nulla, dovendosi notificare l’atto, anche se intestato alla società incorporata, presso la sede della società incorporante quale subentrante a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali della società (incorporata) estinta.
Detti principi sono stati ribaditi dalla recente sentenza della Sez. Trib. della Corte di cassazione n. 1672/2025, pubbicata il 23.01.2025 che ammette l’ imputazione della pretesa tributaria alla società incorporata e quindi la emissione dell’atto a suo nome, ma precisa che l’atto deve essere notificato alla società incorporante quale legittimato passivo.
Qual’è quindi la l’intestazione dell’atto più completa: Società X e per essa quale incorporante per fusione società Y, con notifica presso la sede della società Y.
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