La determinazione della
base imponibile, ai fini I.C.I. prima, e
IMU/
TASI poi, resta ancorata alle previsioni dell’
art. 5, del D. Lgs.n. 504/1992, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili. Delle diverse
modalità di
calcolo, la più problematica è senz’altro quella che attiene all’
individuazione del valore delle aree fabbricabili che, ai sensi del comma 5, della norma richiamata “
è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. Pertanto, se la valutazione delle altre fattispecie impositive è più lineare, il sistema di calcolo dei terreni edificabili, lascia spazio ad ampi margini di discrezionalità che possono originare notevole contenzioso.
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