La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26642/2017, ritiene come da pregressa giurisprudenza di legittimità che, l’articolo 58 del D.lgs. n. 446/1997 limita le agevolazioni alle sole persone fisiche.
Ad avviso della Corte si tratta di disciplina connotata da specialità, perché di natura agevolativa in campo Ici; il che depone per la sua prevalenza sulla previsione generale di cui all’articolo 2, comma 4, del D.lgs. n. 99/2004, secondo cui «alle società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto».
Inoltre il giudice rileva che i presupposti dell’agevolazione devono sussistere in capo al soggetto passivo d’imposta, e quindi in capo alla società, che nel caso specifico aveva dato in affitto il terreno al socio, venendo quindi a mancare il requisito del «posseduto e condotto» in capo a chi è tenuto a versare l’imposta.
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