La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22482, conferma il principio enunciato nel 2014 in base al quale l’assoggettamento all’Ici per i consorzi di bonifica si giustifica per il fatto che tali beni non sono meramente detenuti dai consorzi ma da questi posseduti in quanto loro affidati in uso…
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9 October 2017
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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22482, conferma il principio enunciato nel 2014 in base al quale l’assoggettamento all’Ici per i consorzi di bonifica si giustifica per il fatto che tali beni non sono meramente detenuti dai consorzi ma da questi posseduti in quanto loro affidati in uso per legge in qualità di soggetti obbligati all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di prevenzione idraulica.
Ai fini Ici, il consorzio di bonifica non può essere considerato mero detentore degli immobili demaniali a esso affidati e nemmeno semplice incaricato della loro manutenzione; si tratta piuttosto di una concessione a titolo gratuito. Il possesso è quindi qualificato a questo titolo. I consorzi di bonifica sono concessionari dei beni demaniali loro affidati per svolgere le loro funzioni istituzionali e quindi soggetti all’imposta sai sensi dell’articolo 18 della legge 388/2000.
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