Il chiamato in possesso dei beni e i riflessi sulla soggettività passiva IMU

maria suppa 16 September 2025
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Una particolare ipotesi di accettazione dell’eredità e conseguente soggettività passiva ai fini IMU, è quella disciplinata dall’art. 485 c.c., ovvero del chiamato in possesso dei beni.
In questo caso, l’acquisto dell’eredità si deter­mina senza necessità di accettazione, come conseguenza automatica che la legge ricollega ad un comportamento omissivo o commissivo.

Più specificatamente, il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità (art. 485 c.c.). Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di comple­tarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato ex lege erede puro e semplice (art. 485, com­ma 2, c.c.).
Compiuto l’inventario, il chiamato ha un termine di quaranta giorni per decidere se accetta o rinunzia all’eredità.
In mancanza di una decisione nel termine previsto, è considerato erede puro e semplice.

L’art. 485 c.c. ha lo scopo di tutelare i terzi, siano essi i chiamati in subordine o i creditori ereditari, sotto diversi profili: sull’integrità del pa­trimonio ereditario, dato che il possesso del chiamato potrebbe compor­tare distrazione dei beni; sulla certezza dei rapporti giuridici, dato che in breve tempo si raggiunge la certezza in ordine alla sorte dell’eredità; sulla tutela dell’affidamento, dato che i terzi, vedendo il chiamato nel possesso, per un certo tempo, dei beni ereditari, hanno fondato motivo per crede che l’eredità sia stata da lui accettata in modo puro e semplice.
 Con alcune recenti pronunce, la Cassazione è intervenuta a chiarire due aspetti dell’istituto in commento. Innanzitutto la nozione di possesso ex art. 485 c.c. può essere riferita anche ad un singolo bene e mentre non è  rilevante, ai fini dell’accettazione dell’eredità ex art.485 c.c., la permanenza nell’immobile del coniuge superstite in virtù dell’art.540 c.c., trattandosi di  esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge.

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