di Maria Suppa
L’indirizzo di posta elettronica certificata dei professionisti risultante su INI-PEC può essere utilizzato anche per la notificazione di atti estranei all’attività professionale.
Con l’ordinanza n. 1615 del 22/01/2025, la Cassazione, richiamando il proprio precedente (Cass.ord.12134 del 06/05/2024), ha confermato che l’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei.
Ne consegue che gli Enti locali possono notificare al domicilio digitale eletto su INI-PEC tutti gli atti destinati al professionista e non solo quelli relativi all’attività professionale.
Il domicilio digitale
Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (pec) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’art. 1, co. 1, lettera n-ter) del CAD (Codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005).
L’art. 6, co. 1 del CAD stabilisce espressamente che le comunicazioni e le notificazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi pubblici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell’articolo 3-bis, co. 4-quinquies.
In particolare, l’elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti con obbligo di iscrizione in albi, elenchi o registri è l’INI-PEC(art. 6-bis del CAD).
La notifica degli atti tributari al domicilio digitale
L’art.60-ter, D.P.R. 600/1973, consente agli Enti impositori e ai soggetti riscossori di procedere direttamente alla notifica e comunicazione di tutti gli atti tributari, nonché degli atti cautelari e di quelli esecutivi, a mezzo pec, anche nei confronti dei professionisti con obbligo di iscrizione in albi ed elenchi, mediante invio dell’atto al domicilio digitale risultante su INI-PEC.
Se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l’invio risulta saturo, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio.
Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l’invio non risulta valido o attivo, la notifica si perfeziona tramite il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e invio della raccomandata informativa.
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