L’abrogazione scatta solo a partire dal 10 settembre 2017: ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura interpretativa della succitata disposizione, possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all’articolo 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al Codice civile, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’ente impositore avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato».
Fino a quando non saranno assegnate le nuove licenze individuali, con intervento dell’Antitrust, d’intesa con il ministero della Giustizia, nella definizione dei requisiti per esempio di onorabilità, che renderanno possibile ai titolari l’effettuazione del servizio di comunicazione degli atti giudiziari, in precedenza oggetto di riserva, deve essere confermata l’interpretazione precedente. La notifica andava effettuata sempre da Poste Italiane e non da un privato senza autorizzazione.
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