Imposta di bollo e affidamento a società in house: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Per l’affidamento ad una società in house non è dovuta un’ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto, secondo le modalità indicate dal nuovo codice appalti

9 December 2024
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di Enzo Cuzzola

Per l’affidamento ad una società in house non è dovuta un’ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto, secondo le modalità indicate dall’allegato I.4 al codice appalti (d.lgs. n. 36/2023): è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 230 del 7 novembre 2024.

Come è noto, nel codice vi sono numerose disposizioni rilevanti:

– l’art. 18, comma 10, dispone che “con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. L’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”;

– l’allegato I.4 prevede, all’art. 1, che “il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa […]. L’imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto…” e, all’art. 2, che “il pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642”;

– l’art. 7, poi, dispone che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 […]. Tali contratti devono essere predisposti “nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3” del Codice e, in base a quanto stabilito nell’art. 17 del d.lgs. n. 201/2022 (il quale contiene la disciplina degli affidamenti in house), “… secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici …”.

Posto che il codice individua e include nella disciplina degli appalti pubblici l’affidamento in house, ne deriva che a questa tipologia di contratti, in materia di bollo, si applicano le regole indicate dall’allegato I.4 al codice dei contratti pubblici. Pertanto, nel caso di affidamento in house, sugli atti della procedura non è dovuta alcuna ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto.

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