L’art. 6, comma 4, del d.l. n. 23/2026 ha previsto una possibile ulteriore destinazione di finanziamento dei proventi dall’imposta di soggiorno.
L’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 ha previsto che l’imposta di soggiorno possa finanziare i seguenti interventi:
– interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
– interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali;
– i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Con l’intervento del citato DL n. 23/2026, il gettito dell’imposta di soggiorno può essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni, comprese l’assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale ed i compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi ed ai vincoli di finanza pubblica.
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